STATUTO Identità Fotografiche – Associazione Culturale

Art. 1

È costituita l’Associazione Identità Fotografiche, una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

L’Associazione Identità Fotografiche (di seguito Associazione) si propone come scopo la valorizzazione della fotografia e della cultura fotografica Italiana. L’Associazione, si propone di valorizzare, pubblicizzare e rendere fruibile il lavoro e la memoria dei fotografi italiani, attraverso censimenti, testimonianze e documentazione. Di effettuare opere di sensibilizzazione presso istituzioni pubbliche e private sulla necessità di disporre di spazi stabili per la sistemazione la custodia degli archivi fotografici privati, in partecipazione con figli e parenti degli autori, per renderli fruibili al mondo didattico creando percorsi tematici che coinvolgano, centri universitari, ricercatori, fotografi ed amanti della fotografia, creando un ponte tra i fotografi storici italiani e i nuovi fotoreporter.

L’Associazione si propone in particolare di:

  • Prospettare alle istituzioni la creazione di un Albo storico dei fotografi Italiani;
  • censire gli archivi presenti sul territorio e i fotografi che li hanno realizzati;
  • coinvolgere istituzioni, associazioni e aziende per la realizzazione di un museo fisico e virtuale della Dolce Vita in Roma
  • valutare la realizzazione di un Museo per i fotografi italiani
  • realizzare in collaborazione con fotografi, archivi, e altre associazioni o aziende, iniziative espositive ed editoriali in Italia e all’estero al fine di rendere visibile il grande lavoro dei fotografi italiani
  • realizzare spazi espositivi o musei presso regioni o comuni italiani per la realizzazione di tour turistici i
  • operare per la ricerca di sponsorizzazioni per archivi al fine di rendere possibile la conservazione, la catalogazione e la digitalizzazione delle immagini italiane.

L’associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

  • L’organizzazione, la realizzazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione delle proprie ed altrui opere tramite la loro divulgazione, valorizzazione intellettuale, artistica e d’immagine mediante iniziative e servizi, anche rivolte a terze persone fisiche e giuridiche. In particolare l’associazione rivolgerà le proprie specifiche competenze individuali e collettive nei settori della cultura dell’arte e dello spettacolo, dell’informazione, dell’animazione, della comunicazione e della rete internet, della dell’editoria e del turismo, presenziando attivamente a manifestazioni civili, culturali, religiose, patriottiche, folcloristiche.
  • l’interazione con gli organi della Pubblica Amministrazione, di soggetti o enti pubblici o privati, nella condivisione delle finalità sociali legate agli interventi;
  • l’identificazione e la realizzazione di progetti culturali e sociali per l’informazione e la formazione dei giovani e degli adulti, sia nelle tematiche di cui al principale scopo istitutivo, che delle problematiche e soluzioni sociali, della cultura e dell’arte, che per l’avviamento al lavoro ed alla occupazione;
  • l’organizzazione di incontri periodici di dibattito su problematiche ed eventi di fotografia, cultura, arte e socialità;
  • l’editing e la pubblicazione di studi e notizie su argomenti e tematiche riconducibili all’oggetto statutario;
  • l’intervento presso i mass media per lo stimolo alla informazione su argomenti di fotografia, attualità, arte cultura e storia rientranti nelle tematiche dell’oggetto statutario;

Per la realizzazione delle suddette finalità l’associazione si propone di svolgere, anche in collaborazione con altre Associazioni o Aziende, le seguenti attività:

  • Organizzare corsi, scuole, stage di formazione, mostre, rassegne, concorsi a carattere culturale;
  • Organizzare, anche per conto di terzi, di manifestazioni, rassegne, concorsi, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, mostre fotografiche e artistiche, conferenze stampa, scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri:
  • Partecipare a bandi, concorsi e gare, indetti da enti pubblici e privati, che prevedono lo stanziamento di fondi destinati al finanziamento di progetti compatibili con le finalità dell’Associazione;
  • Realizzare iniziative pubbliche nei settori della cultura, dell’arte e dello spettacolo, dell’editoria, della comunicazione e dell’informazione attraverso l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini periodici e straordinari, creazione di siti internet e strumenti informatici e telematici con particolare attenzione e rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all’insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.
  • L’Istituto per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art 4

L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
  • Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori;
  • il Collegio dei probiviri;

Art. 11

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
  • approva il bilancio preventivi e consuntivo;
  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp